Art. 36.
(Ricongiungimento familiare).

      1. Ai fini della presente legge, si intende per «ricongiungimento familiare» la procedura di rilascio di un visto di ingresso o di un permesso di soggiorno per motivi familiari a un cittadino o una cittadina stranieri residenti all'estero, o regolarmente soggiornanti in Italia ad altro titolo, per i quali sia stata presentata la relativa domanda da un proprio familiare, definito ai sensi del comma 2.
      2. Il cittadino e la cittadina stranieri possono chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

          a) il coniuge non legalmente separato o la persona con la quale sussisteva un accertato rapporto di convivenza prima della partenza dal Paese di provenienza;

          b) i figli, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, da genitori non coniugati ovvero legalmente separati;

          c) i genitori;

 

Pag. 64

          d) il fratello e la sorella, qualora siano l'unico componente del nucleo familiare rimasto nel Paese di origine.

      3. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
      4. Salvo che si tratti di rifugiato, o di un cittadino o una cittadina stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria o sussidiaria, o che il ricongiungimento familiare riguardi un minore, il cittadino e la cittadina stranieri che richiedono il ricongiungimento devono dimostrare la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, come definito per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda, se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
      5. È consentito l'ingresso, al seguito del cittadino e della cittadina italiani o comunitari, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.
      6. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione di cui al comma 4, è presentata alla questura competente per il luogo di dimora del richiedente, ed è inviata, a cura del richiedente, al Ministero degli affari esteri, che provvede all'attribuzione dell'apposito codice ACIVI. La questura rilascia copia della domanda contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.
      7. Decorsi due mesi dalla data della richiesta del nulla osta di cui al comma 6, in assenza di un provvedimento espresso da parte dell'amministrazione competente, il nulla osta si intende rilasciato, e il

 

Pag. 65

cittadino e la cittadina stranieri interessati possono richiedere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine.
      8. Quando è stato rilasciato il nulla osta di cui al presente articolo, il cittadino e la cittadina stranieri per i quali è stato richiesto il ricongiungimento sono tenuti a richiedere il visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente ai sensi del comma 7. Alla richiesta di visto di ingresso deve essere allegata idonea documentazione attestante i rapporti di parentela di cui al comma 2. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana provvede alla traduzione e alla legalizzazione di tali documenti, senza oneri per l'interessato.